L’emissione di una nota di credito per fattura errata nel calcolo IVA o dell’imponibile, prevede l’applicazione obbligatoria della marca da bollo, se la differenza tra nota di credito e fattura emessa in precedenza, è superiore a 77,47 Euro mentre vi è l’esenzione marca da bollo se l’importo a tale limite di soglia.

Le Note di Credito con importo superiore a 77,47 Euro, hanno l’obbligo di apporre la marca da bollo quando la correzione, lo storno o l’annullamento riguarda una fattura fiscale con obbligo di marca da bollo, ovvero se tratta:

  1. Operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972
  2. Operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972
  3. Operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale
  4. Operazioni non imponibili relative a operazioni assimiliate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori o esportazioni indirette