I recenti decreti Liquidità e Cura Italia hanno introdotto uno specifico credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione volto ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi necessari a garantire la sicurezza e la protezione degli individui che ivi prestano il loro lavoro.
Dato che si tratta di una delle agevolazioni più importanti collegate alla gestione dell’emergenza sanitaria CoronaVirus, esaminiamo l’ambito di applicazione della norma, condizioni e modalità per usufruirne.
Credito d’imposta per sanificazione ambienti di lavoro: aspetti generali
Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, sono stati integrati i benefici previsti dall’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che disciplinano il credito di imposta espressamente previsto:
- per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.
Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di € 20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la circolare 13 aprile 2020, n. 9/E, ha puntualizzato che il beneficio in argomento si deve necessariamente riferire alle spese che, in concreto, risultano sostenute nel corso del 2020.
Ambito di applicazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta, come accennato, trova applicazione nei riguardi dei soggetti esercenti:
- attività di impresa;
- attività professionale o artistica;
e, conseguentemente, poiché non sono state precisate specifiche eccezioni all’ambito di operatività del medesimo, si ritiene che i benefici trovano applicazione in maniera non differenziata ai citati operatori economici senza limitazione alcuna in relazione all’attività in concreto posta in essere.
Ne deriva, di conseguenza, che si devono ritenere esclusi dalla possibilità di beneficiare del credito d’imposta coloro che non esercitano attività d’impresa, arte o professione e, quindi:
- i privati;
- le organizzazioni e le associazioni che non esplicano una delle anzidette attività.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione, le disposizioni normative individuano le tipologie di oneri che si devono ritenere ammessi al beneficio individuabili, come detto, nell’ambito delle spese sostenute per:
- sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
per l’acquisizione di altri dispositivi di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale sia ad agenti biologici, sia a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, compresa l’eventuale loro installazione.
Operatività del credito d’imposta
L’art. 64 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al primo comma ha espressamente stabilito che “Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020”, mentre nel successivo comma 2, viene annunciata l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della definizione delle particolari modalità di accesso al beneficio.
Con l’art. 30 del D.L. 8 aprile 20202, n. 23, invece, viene stabilito che:
“Al fine di incentivare l’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, il credito d’imposta di cui all’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale”.
Ne deriva, conseguentemente, che anche in questa ipotesi, le modalità per il coerente utilizzo dell’agevolazione devono necessariamente risultare definite con il richiamato apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.
A chiarimento dell’assunto, in questa sede a titolo di mera esemplificazione si analizza un possibile conteggio di credito d’imposta.
Caso – si consideri l’ipotesi di un’impresa che ha sostenuto nel corso del 2020 le seguenti spese per l’acquisto di:
Mascerine chirurgiche | € 500,00 |
mascherine Ffp2 e Ffp3 | € 1.000,00 |
guanti | € 800,00 |
visiere di protezione | € 2.000,00 |
occhiali protettivi | € 700,00 |
tute di protezione | € 4.000,00 |
calzari | € 1.000,00 |
detergenti mani e gel antibatterici | € 900,00 |
disinfettanti vari | € 1.100,00 |
barriere e pannelli protettivi | € 12.500,00 |
Totale spese sostenute | € 24.500,00 |
a cui corrisponde un credito d’imposta pari a € 10.000,00, in quanto il 50% della complessiva spesa (€ 24.500,00) risulta di entità superiore all’entità massima riconosciuta di oneri sostenuti da ciascun beneficiario (€ 20.000,00), tenendo, inoltre, in considerazione, che lo stesso sarà effettivamente accordato nel limite delle risorse disponibili.
A cura di Giancarlo Modolo
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