A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, l’Irap relativa alle spese per il personale, dipendente e assimilato, è deducibile dalla base imponibile Irpef e Ires (articolo 2, comma 1, decreto legge n. 201/2011).

Il beneficio può essere recuperato anche per gli anni precedenti per i quali è ancora possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi, calcolate senza la deduzione della quota di Irap (articolo 2, comma 1-quater, decreto legge n. 201/2011). A tale scopo, occorre presentare istanza di rimborso utilizzando il modello approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012.

Come presentare l’istanza

L’istanza di rimborso va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati, elencati all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr n. 322/1998 (dottori commercialisti, esperti contabili, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, Caf, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, ecc.).

I dati contenuti nel modello per l’istanza di rimborso vanno trasmessi secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B al provvedimento – pdf. L’invio può essere effettuato utilizzando anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 3 gennaio 2013.

Quando presentare l’istanza

L’invio delle domande di rimborso è scaglionato per area geografica di appartenenza del contribuente, determinata sulla base del domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata.

L’istanza va presentata:

  • in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento
  • entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, quando il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28 dicembre 2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione.